rappresentanze con deposito
(informazioni indicative soggette a variazioni e aggiornamenti) - l'agente ed il rappresentante debbono custodire le merci depositate con la normale diligenza del buon padre di famiglia, adottando le cautele necessarie ad evitarne la perdita o il deterioramento; - l'agente ed il rappresentante non possono, senza il consenso del preponente, servirsi delle cose ricevute in deposito o affidarle in deposito ad altri; - l'agente ed il rappresentante debbono immediatamente informare la ditta preponente di eventuali rivendicazioni da parie di terzi della proprietà delle merci ricevute in deposito. Il preponente, dal canto suo, deve (in base all'art. 1781 C.C.) rimborsare all'agente o al rappresentante le spese sostenute per conservare le cose avute in deposito e risarcirli dei danni e delle perdite che da tale deposito possono derivar loro. La legge (art. 1767 C.C.) presume che il contratto di deposito sia a titolo gratuito, ma, quando viene stipulato in connessione ad un rapporto di agenzia o di rappresentanza, normalmente avviene che il preponente corrisponda all'agente o al rappresentante uno specifico compenso, distinto dalle provvigioni relative alla loro attività. Anche se il contratto di agenzia o rappresentanza e quello di deposito sono stipulati contestualmente e, spesso, contenuti in uno stesso atto, il primo rapporto è indipendente dal secondo (nel senso che il venir meno del contratto di deposito non determina l'automatica risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza), mentre il secondo dipende dal primo (nel senso che, una volta risolto il contratto di agenzia o di rappresentanza, viene meno, salva la diversa volontà delle parti, la causa essenziale stessa del connesso contratto di deposito). |